Home arrow Una Soluzione
Benvenuto su Oltre i 40
Una Soluzione
giovedì 28 febbraio 2008

Abbaimo preparato una nostra proposta di legge per risolvere il problema che affligge tanti italiani disoccupati over 40. Se ti piace e la vuoi diffondere, puoi anche scaricare il testo pronto per la stampa da qui:
Oltrei40_Proprosta_di_legge Oltrei40_Proprosta_di_legge (144.44 Kb)

Bozza di proposta di legge anti discriminazione nelle offerte di opportunità di lavoro.

Prefazione

Cercare lavoro in Italia in questi ultimi anni è diventato sempre più difficile, in quanto si è venuto a creare uno sterile sistema di selezione che ha l’unico scopo di far incontrare la domanda e l’offerta secondo parametri sempre più restrittivi.
L’azienda privata o pubblica in cerca di personale oggi si affida ad agenzie d’intermediazione, siano esse di vera e propria selezione o anche semplicemente di pubblicazione di annunci (come nel caso dei tanti servizi su Internet). Il problema però è che questa nuova realtà di servizi non può quasi mai garantire un opportuno e competente giudizio delle candidature, in quanto non hanno e non possono avere, per motivi di costo, esperti in ogni settore professionale esistente ai giorni nostri.
Il mercato del lavoro di oggi si affida così sempre più a sistemi informatizzati che applicano semplici regole di esclusione per tutte le candidature che non rispondono a rigidi parametri, determinando una  selezione che diviene sempre più restrittiva proporzionalmente alla riduzione dei tempi di preselezione (e quindi ai costi a carico dei servizi di selezione).

L’applicazione di filtri sempre più restrittivi ottiene così due principali gravi conseguenze:

  • a)    l’ingiustificata discriminazione, in quanto non è detto che un dato soggetto, in possesso di determinati requisiti base, non sia in grado di adeguarsi rapidamente a svolgere nuove mansioni molto affini alla propria esperienza, solo perché gli manca quel particolare requisito (cosa che un  computer non è in grado certo di “intuire”).
  • b)    il risparmio che le aziende hanno nella selezione dei nuovi assunti è solo apparente e si trasforma spesso in un costo, in quanto il soggetto selezionato, che risponde in modo ideale al solo profilo cercato, si aspetta di veder ripagata la propria professionalità, e se e quando questo non accade, diventa un soggetto scontento che presto cercherà una diversa occupazione. A questo va aggiunto che l’aver trovato un soggetto ideale (super specializzato in una data funzione), non sempre è la soluzione ideale, perché in caso di necessità di nuove esigenze operative (cosa molto attuale quando si desidera mobilità) quel soggetto non sarà idoneo ad altri compiti e dovrà essere appositamente formato (fatto che, se si tiene in considerazione l’intero profilo di un soggetto in fase di selezione e preselezione, si può riuscire ad evitare).


Questa situazione, che non può certo essere risolta semplicemente con una legge e che necessita di un nuovo approccio generale, ha provocato un grave problema sociale: la totale discriminazione di alcune fasce della popolazione, primo tra tutti il caso degli over 40, che si aggrava ulteriormente quando si tratta di donne.

La nostra proposta

Al fine di impedire il ripetersi della discriminazione legata all’età e/o al sesso per le candidate ed i candidati all’ottenimento di un lavoro, si suggerisce al legislatore di emanare una legge con i seguenti requisiti fondamentali:

  • 1)    Inasprire le pene previste, prevedendo anche pene minime pecuniarie a chi pone limiti d’età o di sesso negli annunci di lavoro, ovvero in tutti i casi previsti dal D.L. 9 luglio 2003 n. 216 relativo all’ Attuazione della direttiva 200/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
  • 2)    In assenza di un colloquio diretto con chi esegue la selezione, il divieto di richiedere il sesso e l’età delle candidate e dei candidati. In particolare nella prima fase dell’offerta di lavoro, ovvero tramite annunci stampati, radiodiffusi, televisivo e/o trasmessi con qualsiasi altro mezzo cartaceo, elettronico, telematico, informatico, ecc. E, per evitare la distinzione tra i sessi, il nome di battesimo della candidata e del candidato dovrà sempre essere riportato e trascritto con la sola iniziale.
  • a.    Casi di esclusione dal divieto: sono ammesse le richieste preventive di sesso o di fasce di età quando espressamente previste ed  autorizzate dalla legge per particolari trattamenti contrattuali, come nel caso dell’apprendistato (elenco da redigere in chiaro, e senza possibilità di eccezione alcuna, in fase di redazione definitiva del testo di legge).
  • 3)    Il divieto di richiedere alle candidate e ai candidati, sempre nella prima fase di offerta di lavoro e nei medesimi casi previsti dal punto 2, qualsiasi data relativa a titoli di studio, esperienze lavorative o formative in quanto possono consentire l’applicazione di filtri discriminatori nella fase di preselezione dei candidati, permettendo comunque la richiesta di indicazione dei soli titoli e riferimenti necessari alla valutazione.
  • 4)    Obbligo per chi si candida ad un’offerta di lavoro, ad un’espressa e firmata assunzione di responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite in risposta all’inserzione, ivi compresa l’idoneità ad eventuali richieste di titoli e/o capacità professionali e/o integrità psichiche e fisiche, con previsione di pene pecuniarie severe in caso di dichiarazione mendace.
  • 5)    Divieto di raccogliere e/o archiviare e/o collegare con altri dati esistenti, informazioni destinate alla selezione di personale per fini occupazionali (curriculum) che contengano le informazioni di cui il punto 2 e 3, ovvero sesso, età e date.


Con queste semplici cinque regole si hanno due grandi vantaggi:

  • A)    eliminazione di filtri discriminanti, in quanto l’obbligo di valutare personalmente e concretamente ogni candidatura, concede a ogni candidata e candidato un colloquio diretto nel quale è possibile valutare, per entrambe le parti, le capacità professionali ma anche chi offre il lavoro;
  • B)    l’applicazione delle nuove regole può avere attuazione immediata e non necessaria di alcuna spesa, sia pubblica che privata.


Resta inteso che questa legge non potrà risolvere il problema di tutte le vittime di discriminazione che nel tempo hanno subito un grave danno sia materiale che morale, e per esse lo Stato dovrà provvedere con azioni mirate e, anche grazie a questa proposta di legge, forse finalmente risolutive.


Comitato Spontanei di Cittadini: Oltre i 40
 

 

Firma la petizione!

Advertisement

Ultime dai Forum

Accesso Utente






Password dimenticata?
Nessun account? Registrati

Assistenza